Emergenza COVID19: Informazioni sospensiva mutui prima casa

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Carissimi Soci e clienti,

come già sapete la rapida diffusione del virus COVID-19 ha scaturito misure urgenti di contenimento da parte del Governo per arginare le ripercussioni che il diffondersi dell’epidemia potrebbe avere per famiglie ed imprese; nella fattispecie l'Esecutivo, con l'emanazione del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, ha previsto misure a sostegno delle famiglie, dei professionisti, dei lavoratori autonomi e del mondo imprenditoriale.

Sospensiva mutuo per acquisto prima casa

Tra queste misure all’art. 54 del Decreto è prevista la sospensione dei mutui prima casa attraverso il Fondo di Solidarietà istituito presso il MEF e gestito da Consap (c.d. “Fondo Gasparrini”). In particolare è prevista la sospensione delle rate fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare, quali:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (art. 26, DL 9/2020);
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  • morte, riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Può essere presentata domanda di accesso alla sospensione dal titolare di un mutuo per acquisto prima casa di importo originario non superiore ad € 250.000.

Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. È inoltre ammissibile al beneficio anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.

Sospensiva mutuo lavoratori autonomi e liberi professionisti

Anche per lavoratori autonomi e liberi professionisti il Decreto in parola, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo Solidarietà mutui “prima casa”, prevede l’ammissione ai benefici del Fondo. La richiesta dovrà essere corredata da un’autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, che attesti di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019, in ragione del grave disagio economico conseguente allo stato emergenziale da COVID-19.

Risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulle nuove misure economiche

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